– Regolamento –
Come è noto – o quasi – ai cultori di nobiltà e di scienze araldiche, durante i tanti periodi monarchici che si sono susseguiti in Italia (compreso il periodo unitario) dal Medioevo ad oggi, coloro che in passato furono onorati di possedere un titolo nobiliare erano veramente pochi.
A proposito ci sono statisttiche ufficiali redatte dagli araldi dei regni, principati, granducati e quant’altro o dagli storici che hanno numerato i titoli concessi da un sovrano o da un imperatore, così come ci sono annuari e libri d’oro che appunto elencano questi titoli e i rispettivi titolati.
Ebbene buona parte delle famiglie che avevano un titolo nobiliare si sono estinte e quindi sia i titoli che gli stemmi di queste famiglie sono rimasti per così dire “vacanti”. Purtroppo sembra che in Italia non si sia capaci di affrontare una ricerca genealogica della propria famiglia o di accettarla se questa non porta alla scoperta di avi dal sangue blu!
E quindi con molta audacia i cacciatori di blasone per ovviare a questo increscioso dettaglio inventano fantasiosi stratagemmi come: acquistare un titolo ex novo, comprarne uno da una famiglia nobile, acquistare un titolo cavalleresco o appropriarsi indebitamente dello stemma di una nobil schiatta estinta.
Il più delle volte vengono consigliati da fantomatici istituti o studi araldico nobiliari, in contatto con cosidette case ex regnanti o pretendenti, che elargiscono titoli nobiliari o cavallereschi e perchè no stemmi “nobilitanti” con tanto di corona. Dopotutto anche se la XIV° disposizione transitoria della nostra Costituzione recita: “I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La legge regola la soppressione della Consulta araldica” di certo non proibisce o considera reato fregiarsi di un titolo fasullo o di fantasia o di usare uno stemma di una famiglia estinta.
Certo, la già citata LEGGE 3 marzo 1951, n. 178 proibisce ai cittadini italiani di usare in territorio italiano un ordine cavalleresco o un’onorificenza estera se non autorizzati dal Presidente della Repubblica, ma non proibisce di acquistare titoli cavallereschi.
Il registro riceve ogni tanto richieste di registrazione di stemmi di antiche casate estinte, ma scoraggia chiunque dal voler agire in questo modo, perchè lo si ritiene ingiusto nei confronti di quelle casate e antistorico. Inoltre si esortano gli istituti, le società e gli studi araldici a non veicolare questa tendenza e invece a consigliare di crearsi uno stemma ex novo da trasmettere ai propri discendenti.
Ovvio che il curatore del Registro Araldico Italiano non registrerà mai gli stemmi rubati ad altre famiglie e chiunque discenda da una famiglia storia o notabile è obbligato a dimostrarlo con prove documentate.
Tuttavia censire tutti gli stemmi delle famiglie italiane non è possibile, per cui se per errore, sul registro si dovessero registrare codesti stemmi a persone non correlate a queste famiglie o che sono correlate, ma non forniscono i documenti necessari per dimostrare la parentela, gl’intestatari di questi stemmi saranno invitati ad apportare modifiche agli stemmi stessi o ad adottarne di nuovì, senza pagare l’aggiornamento.
Altrimenti sulla registrazione sarà riportata una nota che certifica che lo stemma registrato è lo stesso di quello storico, ma che l’intestatario non discende da quella famiglia.
“..il diritto alle armi (ovvero agli stemmi) non è un privilegio di un qualche particolare gruppo della società e ognuno può assumere nuove armi per sè stesso o per la sua famiglia a meno che non sia considerato illegale nel suo paese”
Carl Alexander Von Volborth
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