Questo è il regolamento per l’iscrizione, l’aggiornamento e la pubblicazione del proprio albero o emblema sul Registro Araldico Italiano
Art. 1 - Indicazioni generali
Qualsiasi persona fisica o giuridica sia italiana che straniera, sia civile, militare o religiosa può registrare stemmi, badges, insegne, crest, rebus, motti, bandiere, stendardi, pennoni, gonfaloni, guidoni, ex libris, livree, sigilli, alberi genealogici, decorazioni, icone, distintivi o altri segni di distinzione e gli statuti araldici sul Registro Araldico Italiano (RAI).
Il Registro Araldico Italiano è una raccolta a cura dello Studio Araldico Pasquini con sede in S. Salvo Marina.
Per la lista completa e la descrizione di tutto quello che è possibile registrare visitate la Legenda del sito.
La registrazione del proprio emblema comporta la cessione allo Studio Araldico Pasquini ed ai futuri curatori del Registro Araldico Italiano dei diritti sulle immagini ed i files depositati durante la registrazione. I diritti si limitano all'uso delle immagini degli emblemi esclusivamente nell'ambito delle normali attività del RAI (pubblicazioni affini compresi).
Art. 2 - Parti e sezioni del registro
Il RAI è diviso nelle seguenti parti:
PARTE I - INSEGNE E STEMMI STORICI ITALIANI
Sez. I - Stemmi noti
Sez. II - Stemmi riconosciuti
Sez. II - Stemmi di distinta civiltà
PARTE II - STEMMI ED EMBLEMI MODERNI
Sezione I - Stemmi ecclesiastici
Sezione II - Stemmi di famiglia
Sezione III - Stemmi goliardici
Sezione IV - Stemmi con decreto
Sezione V - Stemmi di proprietà
Sezione VI - Stemmi con sentenza
PARTE III - ALBERI GENEALOGICI
PARTE IV - STEMMI ED EMBLEMI DI IMPRESE ITALIANE (società, ditte, professionisti, attività commerciali e a fine di lucro varie)
PARTE V - STEMMI ED EMBLEMI DI ENTI (morali e di fatto)
PARTE VI - STEMMI ED EMBLEMI STRANIERI
PARTE VII - EMBLEMI CELEBRATIVI E COMMEMORATIVI
PARTE VIII - ONORIFICENZE
PARTE IX - EMBLEMI CIVICI
Art. 3. Tipo di registrazioni
1) Le registrazioni sono di due tipi:
- Automatiche: sono effettuate dal curatore e riguardano stemmi o alberi genealogici i cui intestatari sono noti o conosciuti dal curatore.
- A richiesta: se inoltrate dal richiedente (possessore dello stemma o albero genealogico, responsabile legale dell'ente o della società).
2) Nel caso sia registrato due volte uno stemma che appartiene allo stesso intestatario la registrazione sarà un alias.
Art. 5. Responsabilità ed autodichiarazioni
Per evitare registrazioni fraudolente o truffaldine, i petizionari dovranno assumersi la responsabilità di dichiarare che lo stemma che presenteranno da registrare non appartiene a nessuno e manlevano lo Studio da qualsiasi responsabilità nel caso di appropriamento di stemmi di altre famiglie, specie se storiche o note.
Dovranno quindi compilare ed inoltrare l' autocertificazione,( in cui si autocertifica la propria identità e le insegne o gli stemmi o (gli alberi genealogici) che si usano e si vogliono registrare) e la liberatoria (per il trattamento dei dati personali: in cui si concede al curatore il permesso di trattare i dati acquisiti nei modi, nei tempi e nei luoghi che ritiene necessari).
Il richiedente inoltre dovrà provare la propria identità in uno nei seguenti modi:
- Con un pagamento elettronico (indicando la causale del pagamento)
- Con la firma autenticata sull'autocertificazione e sulla liberatoria;
- Con la firma digitale sull'autocertificazione e sulla liberatoria ;
- Con l'apposizione di una marca temporale sull'autocertificazione e sulla liberatoria;
- Inviando entrambe i documenti tramite posta elettronica certificata;
- Inviando entrambe i documenti con posta raccomandata con ricevuta di ritorno (in questo caso bisogna allegare un documento di identità).
- Gli appellativi, le qualifiche od eventuali titoli per identificare i petizionari saranno riportati tali e quali come indicato nei documenti di identità o di stato civile del proprio paese. Saranno altresì riportati i titoli accademici e dottorali riconosciuti dalla Repubblica Italiana (per gli italiani) o dallo stato in cui si ha la cittadinanza (per stranieri). Saranno riportati anche tutti gli ordini cavallereschi riconosciuti da uno stato sovrano.
E' possibile aggiungere alle registrazioni solo alias con soprannomi o nomi d'arte, ma non titoli o conferimenti vari. In ogni caso l'inserimento dell'alias o meno sarà sempre a discrezione del curatore.
Chi compila il modulo "richiesta stemmi", può anche evitare di compilare l'autocertificazione, ma in questo caso saranno pubblicate le immagini degli emblemi registrati, ma non la loro esegesi; nè saranno pubblicate la provenienza e la residenza dell'intestatario.
Avranno diritto agli emblemi i soli discendenti diretti dell'intestatario.
In caso che si riscontrino stemmi di famiglia uguali a quelli con cognome simile, si consiglia di adottare stemmi ex novo ed unici.
Ove questo non sia possibile, e l'intestatario è consapevole del "furto araldico", quando questo sia accertato, sulla registrazione sarà menzionato lo stato di fatto de quo.
Art. 6 . Aggiunta, modifica e rettifica delle registrazioni
Le registrazioni avranno un numero consequenziale che non si potrà più cambiare, anche perché non è possibile cancellare una registrazione, una volta effettuata. Invero è possibile modificare una registrazione, cancellando o modificando parte di essa, nonché aggiungendo altri eventuali segni di identificazione (stemmi o altro).
Art. 6 bis. Per evitare la registrazione di emblemi di dubbio gusto e che possono inficiare la qualità ed il livello del Registro Araldico Italiano, saranno registrate solo le versioni degli emblemi che il curatore riterrà opportune.
Ovviamente si sarà liberi di usare la versione che più si preferisce ed ai fini della registrazione la sola blasonatura sarà sufficiente.
Se non sarà presentata nessuna immagine relativa all'emblema il curatore ne disegnerà una che dovrà comunque incontrare l'approvazione dell'intestatario prima di essere registrata e pubblicata.
Art. 6 ter. Da oggi 27 luglio 2024 se il curatore viene a conoscenza (anche da terzi) di sentenze che annullano il diritto all’uso di uno stemma o il diritto a titoli di qualsiasi tipo, riporterà nella registrazione la relativa integrazione anche contro il parere dell’intestatario.
Art. 7. Tempi, modalità e costi delle registrazioni
La tempistica che occorre per la registrazione di uno stemma dipende da vari fattori, comunque non prima di una settimana.
Sono obbligati ad inviare l'autocertificazione tutti i richiedenti che non sono conosciuti personalmente dal curatore. Dopo aver riempito il modulo e inviato l'autocertificazione, sarete contattati e vi sarà comunicato come procedere.
Questi i costi relativi ai servizi che offre il registro (i prezzi sono esclusi di Iva):
* Creazione stemma ex novo: da Euro 100 a bozza realizzata con il computer;
* Blasonatura: da Euro 25 a 100 (a stemma)
* Analisi ed esegesi di uno stemma: da valutare
* Stampa A4 dello stemma su carta pergamena: Euro 50 (+ spese di spedizione);
* Stampa in A3 dello stemma su cartoncino: Euro 70 (+ spese di spedizione);
* Analisi e valutazione dei documenti genealogici (in caso di stemmi storici): gratuita
* Aggiornamento registrazioni: Euro 25.
Si consiglia di effettuare un deposito notarile del bozzetto dello stemma per una maggior protezione dello stemma o di un'autentica della firma da parte di un pubblico ufficiale.
Si prega di stampare e compilare l'autocertificazione e la liberatorio per il trattamento dei dati personali.
Art. 8. Estratti e certificati di registrazione
- Per ogni registrazione sarà emesso un certificato di registrazione e un estratto della stessa.
- Solo gli intestatari della registrazione possono richiedere certificati o estratti di registrazione
- Il certificato e l'estratto saranno inviati al registrante con raccomandata con ricevuta di ritorno o per posta elettronica certificata (in caso di registrazioni gratuite)
Per maggiori informazioni e prima di richiedere una registrazione si consiglia di leggere anche le FAQ
“..il diritto alle armi (ovvero agli stemmi) non è un privilegio di un qualche particolare gruppo della società e ognuno può assumere nuove armi per sè stesso o per la sua famiglia a meno che non sia considerato illegale nel suo paese”
Carl Alexander Von Volborth
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