– Regolamento –
I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica Italiana onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite da Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa sino a L. 2.500.000 pari a € 1291,14 (legge 24 novembre 1981, n. 689).
E’ vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni o distinzioni cavalleresche da parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da L. 1.250.000 a L. 2.500.000 pari a € 645,57 e € 1291,14 (legge 24 novembre 1981, n. 689).
L’uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede, dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro è subordinato ad autorizzazione da chiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento del Cerimoniale di Stato, Ufficio Onorificenze e Araldica mentre l’uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta è libero.
Questo è quanto riportato sul sito della Presidenza del Consiglio, Dipartimento del Cerimoniale di Stato – Ufficio Onorificenze e Araldica pubblica.
Anche per questo motivo – ma non solo – il Registro Araldico Italiano consiglia di usare solo le decorazioni degli ordini e delle onorificenze statuali (anche non italiani) espressamente autorizzate dal presidente della Repubblica. Purtroppo riguardo gli ordini dinastici c’è molta confusione e in alcuni casi anche dei veri e propri raggiri ai danni dei poveri ignari. Il fatto che alcuni stati con specifica giurisdizione cavalleresco-nobiliare riconoscano taluni ordini non costituisce un parametro di garanzia e di affidabilità e comunque questi ordini rappresentano dei conferimenti di merito privati.
“..il diritto alle armi (ovvero agli stemmi) non è un privilegio di un qualche particolare gruppo della società e ognuno può assumere nuove armi per sè stesso o per la sua famiglia a meno che non sia considerato illegale nel suo paese”
Carl Alexander Von Volborth
Copyright©Registro Araldico Italiano 2024. Tutti i diritti riservati